Istituzione del quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate
nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze
di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. (18A00411)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante:
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante:
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64-bis con riferimento
all'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68
dell'art. 4;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante: «Disposizioni in
materia di professioni non organizzate»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante:
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante:
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e in
particolare gli articoli da 41 a 47 che riorganizzano la disciplina
del contratto di apprendistato;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni che,
tra gli altri, prevede all'art. 4 l'istituzione dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante:
«Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,
n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi
dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del
Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione
degli Istituti tecnici superiori»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, che adotta il «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto italiano
di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF»,
approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro
operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre
2015, che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i
criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato
in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei
dell'istruzione del 19 giugno 1999 a Bologna per la realizzazione di
uno Spazio europeo dell'istruzione superiore (cosiddetto «Processo di
Bologna» sulla cooperazione europea in materia di istruzione
superiore) e successivi comunicati e le dichiarazioni dei Ministri
dell'istruzione superiore;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12
novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea
in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e
la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31
Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002, nonche' le
ultime Conclusioni dei Ministri incaricati dell'istruzione e
formazione professionale del 22 giugno 2015 sugli obiettivi di medio
periodo 2015-2020 (cosiddetto «Processo di Copenaghen» sulla
cooperazione europea in materia di istruzione e formazione
professionale);
Vista la decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15
dicembre 2004;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18
dicembre 2006;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e
la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia
della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla
convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre
2012;
Visto il regolamento n. 2016/589 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi
per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di
mobilita' e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che
modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sui
percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove
opportunita' per gli adulti, del 19 dicembre 2016;
Vista la raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile
2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017;
Vista la designazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 13 aprile 2017, protocollo n. 31/0004222 che individua
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, quale
sede del Punto nazionale di coordinamento italiano dell'EQF;
Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle
qualificazioni rappresenta un presupposto rilevante per l'attuazione
della Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 22 maggio 2017;
Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle
qualificazioni rappresenta un presupposto tecnico essenziale ai fini
dell'attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13, con riguardo allo standard minimo per l'inclusione delle
qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione, di
formazione e delle qualificazioni professionali;
Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle
qualificazioni rappresenta un presupposto necessario e complementare
alla piena operativita' di quanto previsto dall'art. 9 del decreto
interministeriale 30 giugno 2015, ivi compreso l'aggiornamento del
«Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro
europeo EQF»;
Considerato che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
istituisce l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL), attribuendole, tra i suoi compiti, lo sviluppo e la gestione
integrata dei sistemi informativi unitari di cui agli articoli 13 e
15, per i quali si rende necessario individuare le forme di raccordo
strategico e funzionale con i dispositivi informativi sviluppati ai
sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Vista la proposta tecnica per la costituzione di un Quadro
nazionale delle qualificazioni elaborata, su mandato del Comitato
tecnico nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, dal gruppo di lavoro costituito dall'INAPP, gia'
ISFOL con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, delle Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano;
Considerato che il presente decreto rappresenta lo sviluppo e il
perfezionamento della proposta tecnica sopra richiamata, diramata con
nota dell'INAPP, gia' ISFOL, protocollo n. 6370 del 21 luglio 2016;
Considerato che il presente decreto tiene conto dei processi di
revisione degli indirizzi comunitari in corso di negoziato avviati
nell'ambito della «New Skills Agenda for Europe»;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003,
nella seduta del 21 dicembre 2017;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni
1. Con il presente decreto e' istituito il Quadro nazionale delle
qualificazioni (di seguito QNQ) quale strumento di descrizione e
classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del
Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
2. Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la
referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle
qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio
2017, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle
qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei.
3. Il QNQ ha, altresi', l'obiettivo di coordinare e rafforzare i
diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento
permanente e dei servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze:
a) migliorando l'accessibilita', la trasparenza e la
permeabilita' delle qualificazioni;
b) facilitando la spendibilita' delle qualificazioni in ambito
nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilita' geografica e
professionale;
c) promuovendo la centralita' della persona e la valorizzazione
delle esperienze individuali, anche attraverso l'individuazione e
validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei
contesti non formali e informali, ivi comprese quelle acquisite in
contesti di apprendimento basati sul lavoro;
d) contribuendo alla qualita' della formazione e
all'accrescimento delle competenze possedute dagli individui in una
prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.
4. A tal fine, la referenziazione al QNQ delle qualificazioni
dell'offerta pubblica di apprendimento permanente perfeziona
l'applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera d),
del decreto legislativo n. 13 del 2013, ai fini dell'inclusione delle
qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui al suddetto
decreto.
Art. 2
Definizioni
1. A integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e di quelle di cui all'art. 2 del
decreto interministeriale del 30 giugno 2015, ai fini delle
disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
a) «referenziazione»: il processo istituzionale e tecnico che
associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema
nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli
del QNQ. La referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ
garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro europeo delle
qualifiche;
b) «Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni»: dispositivo
classificatorio e informativo realizzato sulla base delle sequenze
descrittive della Classificazione dei settori
economico-professionali, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 13 del 2013 e dell'art. 3, comma 5, del decreto
interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei sistemi
informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n.
150 del 2015;
c) «qualificazione internazionale»: qualificazione rilasciata da
un organismo internazionale legalmente costituito o da un organismo
nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che e'
utilizzata in piu' di un Paese e include i risultati di
apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da
un organismo internazionale.
Art. 3
Struttura del Quadro nazionale delle qualificazioni
1. In linea con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ si
sviluppa:
a) su tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di:
conoscenze; abilita'; autonomia e responsabilita'. Tali dimensioni si
articolano in descrittori che esplicitano funzionalmente le suddette
dimensioni, al fine di adeguarle al Sistema nazionale di
certificazione delle competenze;
b) in otto livelli caratterizzanti la crescente complessita'
degli apprendimenti rispetto alle dimensioni di cui alla lettera a).
In fase di aggiornamento del Rapporto italiano di referenziazione
delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche, laddove
richiesto dalla specificita' delle qualificazioni, possono essere
previste sotto-articolazioni interne agli otto livelli.
2. Le dimensioni, i descrittori e i livelli di cui al comma 1 sono
sviluppati in coerenza e continuita' con il Quadro europeo delle
qualifiche: ciascuno degli otto livelli del QNQ trova corrispondenza
nel livello omologo del Quadro europeo delle qualifiche. Le
attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
n. 13 del 2013 indicano la referenziazione della qualificazione
utilizzando la seguente dicitura: «Livello EQF».
3. Il QNQ con i descrittori esplicitati per le tre dimensioni e
sugli otto livelli e' riportato nel documento «Quadro Nazionale delle
Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e principi di coerenza
con i criteri europei per la referenziazione delle qualificazioni al
Quadro Europeo delle Qualifiche», di cui all'allegato 1.
Art. 4
Referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle
qualificazioni
1. La referenziazione al QNQ, sulla base della comparazione fra le
competenze previste per il rilascio di una qualificazione e le
dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3, e' obbligatoria per
tutte le qualificazioni ai fini della validazione e certificazione
nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Le qualificazioni sono sottoposte al processo di referenziazione
secondo la procedura di cui all'art. 5.
2. Si intendono gia' referenziate al corrispondente livello del QNQ
tutte le qualificazioni associate al Quadro europeo delle qualifiche
nell'ambito del primo processo di referenziazione di cui all'Accordo
Stato-regioni del 20 dicembre 2012 recepito con decreto
interministeriale del 13 febbraio 2013.
3. Ai fini dell'accessibilita', della trasparenza e della
permeabilita' delle qualificazioni di cui al comma 1, i descrittori
dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni sono associati ai
livelli del QNQ in quanto riferimenti unitari per il processo di
correlazione ed equivalenza tra le qualificazioni.
4. Le qualificazioni referenziate al QNQ e rispondenti agli
standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13, sono inserite nell'Atlante del lavoro e delle
qualificazioni nell'apposita sezione «Repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali».
5. Le qualificazioni per le quali non e' applicabile l'associazione
ai codici statistici di riferimento delle attivita' economiche
(ATECO) e della classificazione delle professioni (CP ISTAT),
referenziate al QNQ, sono categorizzate nel Repertorio nazionale dei
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali con la dicitura «Qualificazioni di istruzione e
formazione generale» e, al solo scopo di orientamento al lavoro o
della prosecuzione dello studio o della formazione, sono associate,
ove possibile, a uno o piu' settori economico professionali.
6. Fermo restando il valore di atto pubblico riservato
esclusivamente alle attestazioni rilasciate dagli enti pubblici
titolari nel rispetto degli standard minimi e dei livelli essenziali
delle prestazioni definiti dal decreto legislativo 16 gennaio del
2013, n. 13, le qualificazioni internazionali di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c), rilasciate da organismi differenti dagli enti
pubblici titolari, in logica di complementarita' con l'offerta
pubblica di apprendimento permanente, possono essere referenziate al
QNQ, secondo la procedura di cui all'art. 5 e inserite nell'Atlante
del lavoro e delle qualificazioni, in una sezione distinta denominata
«Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni
non ricomprese nel Repertorio nazionale».
Art. 5
Procedura di referenziazione
1. Le procedure di referenziazione al QNQ sono gestite dal Punto
nazionale di coordinamento dell'EQF presso ANPAL, avvalendosi
dell'INAPP per la valutazione indipendente delle proposte di
referenziazione. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al
presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF
provvede di volta in volta al coinvolgimento attivo, lungo tutto il
processo di cui al successivo comma 2, dell'ente pubblico titolare o
dell'organismo di cui all'art. 4, comma 6 che presenta istanza di
referenziazione.
2. Il processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ si
articola in quattro fasi:
a) fase di avvio: l'ente pubblico titolare o un organismo di cui
all'art. 4, comma 6, presenta istanza al Punto nazionale di
coordinamento dell'EQF completa degli elementi descrittivi e
connotativi della qualificazione, ivi compresa una proposta di
referenziazione della qualificazione al livello EQF;
b) fase istruttoria: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF
istruisce le istanze di referenziazione della qualificazione al QNQ;
c) fase di valutazione indipendente: l'INAPP, formula una
valutazione indipendente dell'istanza di referenziazione e redige un
parere obbligatorio non vincolante ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241;
d) fase di approvazione e pubblicazione: il Punto nazionale di
coordinamento dell'EQF, a conclusione delle fasi di istruttoria e
valutazione, delibera la referenziazione al QNQ e il conseguente
inserimento nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali ovvero nella sezione
«Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale elle Qualificazioni
non ricomprese nel Repertorio nazionale» di cui all'art. 4 comma 6.
3. Ai fini del processo di referenziazione di cui al presente
articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede
altresi' a coordinare, coerentemente con le modalita' di cui al comma
2, le procedure di aggiornamento del Repertorio Nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ai
sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e quelle, di cui
all'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, di
competenza del Gruppo Tecnico ivi previsto, integrato nella
composizione con il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF stesso
e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento
per le Politiche europee, in qualita' di autorita' di coordinamento
nazionale presso la Commissione europea e centro di assistenza per il
riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi dell'art. 6
del decreto legislativo n. 206 del 2007.
4. Al fine di assicurare accessibilita', trasparenza e
tracciabilita' del procedimento di cui al comma 2, sull'Atlante del
lavoro e delle qualificazioni e' aperta una sezione per la
presentazione delle istanze, il monitoraggio del processo e la
verifica degli esiti.
5. Il processo di referenziazione, in tutte le sue fasi si realizza
in coerenza con le previsioni di cui alla raccomandazione del
Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente del 22 maggio 2017 e in conformita' ai «Criteri minimi per
la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale
delle Qualificazioni» di cui all'allegato 2.
6. Il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede ad
adottare, a partire dai criteri minimi di cui al comma 5, sulla base
di proposte tecniche predisposte dall'INAPP una «Guida operativa
all'analisi preliminare, descrizione e referenziazione delle
qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni», finalizzata
a offrire a tutti i soggetti interessati elementi di supporto
informativo, formativo e operativo per la definizione delle
qualificazioni, in coerenza con le indicazioni di cui al presente
decreto.
7. Per quanto non previsto dal presente decreto, per l'espletamento
delle procedure di cui al presente articolo, si rinvia alle modalita'
organizzative che il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF,
approva con regolamento interno.
8. ANPAL informa semestralmente il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sull'andamento delle attivita' relative al processo
di referenziazione delle qualificazioni al QNQ.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Al fine di perfezionare la referenziazione del QNQ al Quadro
europeo delle qualifiche, anche in attuazione dell'art. 9 del decreto
interministeriale del 30 giugno 2015 e in coerenza con quanto
previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, e'
affidato al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF il compito di
curare l'aggiornamento del «Rapporto italiano di referenziazione
delle qualificazioni al quadro europeo EQF». L'aggiornamento avverra'
in coerenza con le disposizioni di cui all'allegato 3, «Integrazione
dei criteri per la referenziazione del sistema italiano delle
qualificazioni al quadro europeo EQF».
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa
periodicamente il Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3
decreto legislativo n. 13 del 2013 in ordine alle attivita' di cui
all'art. 5 nonche' di ogni eventuale aggiornamento degli allegati al
presente decreto.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e
di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2018
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fedeli
Allegato 1
Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e
principi di coerenza con i criteri europei per la referenziazione
delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche
1. Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) e'
un quadro di descrittori di risultati di apprendimento espressi in
termini di competenze. Esso e' fondato sul Quadro europeo delle
qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura. Il QNQ costituisce
una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche
professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo stesso e
il Quadro europeo delle qualifiche.
2. Il QNQ assume il concetto di competenza quale comprovata
capacita' di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello
sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di
conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di apprendimento
formale, non formale o informale, ai sensi del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13.
3. In coerenza e continuita' con il Quadro europeo delle
qualifiche, il QNQ e' articolato in otto livelli, ognuno specificato
attraverso descrittori intesi come:
a) elementi che esprimono i risultati minimi attesi per quanto
riguarda cio' che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado
di fare in rapporto ad una determinata qualificazione;
b) riferimenti guida volti a favorire lo sviluppo e il
posizionamento delle qualificazioni in relazione a ciascuno dei
livelli;
c) descrittivi sufficientemente ampi per consentire
l'applicazione ai diversi contesti di apprendimento e con elementi
informativi differenziati, compatibili con il contesto lavorativo e
di studio, in modo da potersi rivolgere ai diversi attori dei
rispettivi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
4. I descrittori di livello, che adottano come dimensioni di
riferimento le conoscenze, le abilita' e l'autonomia e
responsabilita' di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22
maggio 2017, sono perfezionati e integrati nel QNQ attraverso i
seguenti criteri:
a) esplicitando le dimensioni implicite presenti nel Quadro
europeo delle qualifiche;
b) adeguando le dimensioni descrittive esplicite del Quadro
europeo delle qualifiche alla realta' del sistema italiano delle
qualificazioni;
c) aggiungendo ulteriori dimensioni descrittive, per rendere i
descrittori piu' inclusivi rispetto alle diverse tipologie di
qualificazioni nazionali.
5. I descrittori e le dimensioni del QNQ sono definiti come
parametri funzionali alla descrizione delle qualificazioni secondo un
approccio qualitativo e pertanto nel processo di referenziazione sono
da intendersi:
a) tipici ma non necessariamente esclusivi di un determinato
livello;
b) correlati ma indipendenti, nella loro progressione, rispetto
agli altri descrittori e dimensioni.
6. Le conoscenze sono esplicitate con riferimento ai seguenti
descrittori:
a) attraverso la dimensione concettuale e/o fattuale che
esprime il passaggio da una dimensione prettamente della conoscenza
concreta e ancorata a fatti, che fa riferimento ai livelli 1 e 2,
verso una dimensione concettuale e astratta che si manifesta a
partire dal livello 3 e si dispiega nei livelli successivi. Tra i
livelli 4 e 8 le conoscenze si intendono integrate rispetto a questa
dimensione;
b) attraverso l'ampiezza e profondita' che esprime l'estensione
in senso orizzontale e verticale delle conoscenze. La dimensione
orizzontale dell'ampiezza si sviluppa progressivamente tra i livelli
1-3; al livello 4 acquisisce rilevanza la dimensione della
profondita', che si esprime dal livello 5 in termini di progressiva
specializzazione e innovazione;
c) attraverso la comprensione e consapevolezza che esprime la
capacita' interpretativa e il livello di «presa di coscienza»
rispetto alle conoscenze. Tale dimensione si esplicita a partire dal
livello 3 in termini di capacita' di interpretazione e al livello 5
in termini di consapevolezza degli ambiti della conoscenza, per poi
svilupparsi come consapevolezza critica.
7. Le abilita' sono esplicitate con riferimento ai seguenti
descrittori:
a) la componente «pratica» e' caratterizzata dalle diverse
abilita': procedurali, tecniche, professionali e settoriali. Il
descrittore definisce in maniera progressiva le componenti pratiche
delle abilita', collocando quelle che ricorrono prevalentemente ad un
fare operativo (materiali e strumenti) a partire dal livello 1 fino
al livello 5, inserendo la componente procedurale (metodi, prassi e
protocolli) dal livello 3. Nella progressione dei livelli viene
inoltre descritto il diverso livello di «azione»: nei livelli 1-2 la
sola «applicazione», nei livelli 3-5 «l'utilizzazione anche
attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni» e nei
livelli 6-8 rispettivamente «trasferire, integrare e innovare»
saperi, materiali strumenti metodi, prassi e procedure, secondo
l'incrementalita' sopra descritta;
b) la componente «cognitiva», intesa come capacita' di
applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine
attivita' complesse, e' espressa con riferimenti a tre gruppi di
abilita':
i. cognitive che permettono una corretta interpretazione ed
integrazione della realta';
ii. dell'interazione sociale, connesse all'interazione con
altri individui;
iii. di attivazione, in relazione alla capacita' di
affrontare e risolvere problemi.
All'interno di ciascun gruppo sono state individuate alcune
«abilita'» di riferimento, «elettive» per quel livello, che ne
descrivono la tipicita' rispetto alle qualificazioni posizionate a
quello specifico livello.
8. Le dimensioni di autonomia e responsabilita' focalizzano
aspetti della competenza necessari alla sua piu' efficace
«descrizione» e non completamente espressi dagli altri due
descrittori; tali elementi, che riguardano prevalentemente la
complessita' del contesto di esercizio della competenza, il livello
di controllo sull'azione e sui risultati propri e di altri, sono
cosi' intesi:
a) il Contesto esprime livelli crescenti di incertezza e
complessita' entro cui si realizzano le condizioni di studio, vita
sociale e di lavoro. E' la condizione entro cui vengono agite le
altre dimensioni della competenza relative alla responsabilita' e
all'autonomia;
b) la Responsabilita' e' la componente decisionale che un
soggetto applica e mette in campo per il raggiungimento di un
risultato. Si manifesta in modo progressivo a seconda dei compiti che
egli svolge per ottenere il risultato. Si comincia da compiti
routinari fino a compiti piu' complessi e si realizza - al livello 3
- nell'assicurazione della conformita' del risultato atteso. A
partire dal livello 4 si entra progressivamente nella dimensione del
controllo sul risultato di altri. Tra i livelli 4-5 si esprime la
responsabilita' del coordinamento delle attivita' e delle risorse e
la verifica dei risultati raggiunti in funzione degli obiettivi
assegnati. Dal livello 6 si sviluppano le dimensioni della
responsabilita' di definire gli obiettivi, esercitare la valutazione
e lo sviluppo di risultati e risorse e promuovere la trasformazione e
l'innovazione;
c) l'Autonomia esprime i margini di indipendenza
dell'attivita'. Si manifesta gradualmente tra i livelli 1-3 nella
progressiva indipendenza dell'attivita' dalla supervisione di altri.
Tra i livelli 4-5 l'attivita' si esprime in particolare nella
funzione del controllo e della vigilanza dell'operato di altri, al
fine di garantire la conformita' dei risultati e la corretta
applicazione delle procedure previste. Tra i livelli 6-8, raggiunta
un'ampia indipendenza dalla supervisione, l'attivita' si caratterizza
nel graduale passaggio dal livello della gestione a quello dello
sviluppo e trasformazione dell'attivita' stessa.
9. In Tabella A e' presentato in forma sintetica e sinottica il
QNQ italiano riepilogativo per gli otto livelli delle dimensioni e
dei descrittori di cui al presente allegato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane
al Quadro Nazionale delle Qualificazioni
1. La referenziazione al Quadro nazionale delle qualificazioni
(di seguito QNQ) delle qualificazioni di cui all'art. 4 comma 4 e'
effettuata sulla base dei successivi:
a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ;
b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento
negli specifici livelli.
2. I criteri di cui al punto 1, lettera a), attinenti alle
condizioni preliminari al processo di referenziazione di una
qualificazione, sono:
a) le qualificazioni devono essere ricomprese in repertori
approvati e pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 3
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e rispondenti agli
standard minimi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
articolo;
b) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o
piu' competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello
del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.
13, nonche' con le dimensioni e i descrittori di cui al presente
decreto;
c) le qualificazioni devono essere ricomprese nell'ambito di un
quadro regolatorio adottato in coerenza con gli standard minimi di
servizio e i livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi e
per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. I criteri di cui al punto 1, lettera b), attinenti alla
collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono:
a) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi
della qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art.
3;
b) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi
della qualificazione e le qualificazioni gia' inserite nel QNQ a
partire dal primo «Rapporto italiano di referenziazione delle
qualificazioni al quadro europeo EQF»;
c) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi
della qualificazione con le indicazioni sul livello contenute nella
normativa vigente;
d) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi
della qualificazione con gli esiti del confronto a livello europeo o
internazionale (ad esempio, sul posizionamento di qualificazioni
similari, nei casi di tipologie di qualificazioni comuni a piu'
paesi).
Nel caso in cui la qualificazione presenti competenze con
differenti livelli ovvero livelli differenti rispetto alle dimensioni
o ai descrittivi del QNQ e comunque, nel piu' complessivo processo
delle valutazioni di comparazione e coerenza di cui al presente
punto, la referenziazione deve avvenire sempre in base al principio
qualitativo di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il livello
maggiormente ricorrente.
4. La referenziazione al QNQ delle qualificazioni internazionali
di cui all'art. 4 comma 6 e' effettuata, a partire dall'istanza,
sulla base dei successivi:
a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ;
b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento
negli specifici livelli.
5. I criteri di cui al punto 4, lettera a), attinenti alle
condizioni preliminari al processo di referenziazione di una
qualificazione, sono:
a) le qualificazioni devono essere formalmente adottate,
valide, in vigore e i relativi contenuti pubblicamente e liberamente
accessibili senza oneri per il cittadino;
b) le qualificazioni devono dimostrare comprovata diffusione e
rappresentativita' internazionale, nazionale, o settoriale;
c) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o
piu' competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello
del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.
13, nonche' con le dimensioni e i descrittori di cui al presente
decreto;
d) la definizione e il rilascio delle qualificazioni devono
rispettare standard codificati e riconosciuti a livello
internazionale, qualitativamente comparabili con gli standard minimi
di servizio definiti ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in ogni caso, basati su
meccanismi di assicurazione della qualita' pubblicamente accessibili,
trasparenti e formalizzati.
6. I criteri di posizionamento di cui al punto 4, lettera b)
attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ,
sono i medesimi di cui al punto 3.
7. Nell'ambito del processo di attuazione della Raccomandazione
del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente - EQF del 22 maggio 2017, le qualificazioni saranno
progressivamente referenziate anche alla classificazione
internazionale dei settori dell'istruzione e della formazione.
Allegato 3
Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema italiano
delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche
1. Con riferimento ai criteri e procedure per la referenziazione
dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni al quadro europeo
delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del 22 maggio 2017, sono
assunte quale riferimento principale per la referenziazione del
Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) al Quadro
europeo delle qualifiche, le argomentazioni portate a sostegno della
referenziazione dei titoli rilasciati nell'ambito del sistema di
istruzione e formazione aventi validita' nazionale, formalmente
adottate nel primo «Rapporto italiano di referenziazione delle
qualificazioni al quadro europeo EQF» adottato con accordo
Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e recepito con decreto
interministeriale del 13 febbraio 2013.
2. A integrazione di quanto assunto al comma 1, ai fini dei
successivi aggiornamenti del «Rapporto italiano di referenziazione
delle qualificazioni al quadro europeo EQF» si assumono le
argomentazioni di cui ai commi successivi.
3. Rispetto al criterio 1 relativo alla responsabilita' e/o
competenza giuridica di tutti i pertinenti organismi nazionali
coinvolti nel processo di referenziazione, chiaramente definite e
rese pubbliche dalle competenti autorita' pubbliche, il presente
decreto soddisfa pienamente le esigenze di chiarezza e
formalizzazione. La competenza dei soggetti coinvolti e' definita nel
contesto del quadro giuridico vigente.
4. Rispetto al criterio 2 relativo all'esistenza di un legame
chiaro e dimostrabile tra i livelli delle qualificazioni, presenti
nel quadro nazionale delle qualificazioni o nel sistema nazionale
delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF, l'allegato 1 al
presente decreto soddisfa le condizioni convenute.
5. Rispetto al criterio 3, ovvero che il quadro nazionale delle
qualificazioni e' basato sul principio e sull'obiettivo dei risultati
dell'apprendimento e collegato alle disposizioni per la validazione
degli apprendimenti non formali ed informali e, dove esistono, ai
sistemi dei crediti, la definizione dei criteri generali per la
referenziazione delle qualificazioni al QNQ di cui all'allegato 1
insieme alle disposizione di cui al decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13, costituiscono la cornice di riferimento per soddisfare
le condizioni convenute.
6. Rispetto al criterio 4 relativo alla trasparenza delle
procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro nazionale
o per descrivere la posizione delle qualificazioni nel sistema
nazionale delle qualificazioni, l'allegato 1 al presente decreto
soddisfa le condizioni convenute.
7. Rispetto al criterio 5 che prevede che il sistema nazionale di
garanzia della qualita' per l'istruzione e la formazione fa
riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni ed e' coerente
con i pertinenti principi e linee guida europei, l'adozione del Piano
nazionale di assicurazione della qualita' del sistema di istruzione e
formazione in applicazione della raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della
formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009, soddisfa le
condizioni convenute.
8. Il criterio 6, relativamente agli accordi sottoscritti dai
pertinenti organismi di garanzia della qualita' inclusi nel processo
di referenziazione, e' soddisfatto attraverso il coinvolgimento di
INAPP, INDIRE, INVALSI e ANVUR.
9. Al fine del soddisfacimento del criterio 7, il rapporto
italiano di referenziazione e' sottoposto a consultazione
internazionale con il coinvolgimento di esperti individuati dal Punto
nazionale di coordinamento dell'EQF.
10. Rispetto al criterio 8 relativo alla certificazione della
referenziazione da parte delle autorita' competenti attraverso il
Rapporto di referenziazione, l'adozione del presente decreto soddisfa
le condizioni convenute.
11. Al fine del soddisfacimento del criterio 9 relativo alla
pubblicazione nella piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF, il
Ministero del Lavoro assicurera' l'invio formale del Rapporto di
referenziazione all'esito del processo di referenziazione.
12. Il criterio 10 relativo al riferimento su tutti i nuovi
certificati, nonche' i documenti Europass rilasciati dalle autorita'
competenti al livello appropriato EQF, e' soddisfatto dall'art. 3,
comma 2, del presente decreto.