Istituzione del  quadro  nazionale  delle  qualificazioni  rilasciate
nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle  competenze
di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. (18A00411) 
IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.  53»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art.  64-bis  con  riferimento
all'assolvimento  dell'obbligo  di   istruzione   dei   percorsi   di
istruzione e formazione professionale; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92  recante:  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita» e, in particolare, i commi  da  51  a  61  e  da  64  a  68
dell'art. 4; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013, n.  4,  recante:  «Disposizioni  in
materia di professioni non organizzate»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante:
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n.  183»  e  successive  modificazioni  e  in
particolare gli articoli da 41 a 47 che riorganizzano  la  disciplina
del contratto di apprendistato; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni che,
tra  gli  altri,  prevede  all'art.  4   l'istituzione   dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL; 
  Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2016,  n.  15,  recante:
«Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento  (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263, concernente:  «Regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi  serali,  ai  sensi
dell'art. 64, comma 4 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008,  recante:  «Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del
Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione
degli Istituti tecnici superiori»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, che adotta il «Regolamento recante norme in materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto  italiano
di referenziazione  delle  qualificazioni  al  quadro  europeo  EQF»,
approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un  quadro
operativo  per  il   riconoscimento   a   livello   nazionale   delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e  formazione  e  delle
qualificazioni  professionali  di  cui   all'art.   8   del   decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del  12  ottobre
2015, che definisce gli standard  formativi  dell'apprendistato  e  i
criteri generali per la realizzazione dei percorsi  di  apprendistato
in attuazione dell'art. 46,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81; 
  Vista   la   Dichiarazione   congiunta   dei    Ministri    europei
dell'istruzione del 19 giugno 1999 a Bologna per la realizzazione  di
uno Spazio europeo dell'istruzione superiore (cosiddetto «Processo di
Bologna»  sulla  cooperazione  europea  in  materia   di   istruzione
superiore) e successivi comunicati e le  dichiarazioni  dei  Ministri
dell'istruzione superiore; 
  Vista la risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  12
novembre 2002 sulla promozione di una maggiore  cooperazione  europea
in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C  13/02  e
la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31
Paesi europei e dalla Commissione il 30  novembre  2002,  nonche'  le
ultime  Conclusioni  dei  Ministri   incaricati   dell'istruzione   e
formazione professionale del 22 giugno 2015 sugli obiettivi di  medio
periodo  2015-2020  (cosiddetto  «Processo   di   Copenaghen»   sulla
cooperazione  europea  in  materia   di   istruzione   e   formazione
professionale); 
  Vista la decisione relativa al «Quadro  comunitario  unico  per  la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze  (EUROPASS)»  del  15
dicembre 2004; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18
dicembre 2006; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione  e
la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la  garanzia
della  qualita'  dell'istruzione  e  della  formazione  professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio  dell'Unione  europea  sulla
convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20  dicembre
2012; 
  Visto il regolamento n.  2016/589  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di  servizi
per l'impiego (EURES),  all'accesso  dei  lavoratori  ai  servizi  di
mobilita' e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e  che
modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013; 
  Vista la raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  sui
percorsi  di  miglioramento  del  livello  delle  competenze:   nuove
opportunita' per gli adulti, del 19 dicembre 2016; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio  sul  quadro  europeo  delle
qualifiche per  l'apprendimento  permanente  -  EQF,  che  abroga  la
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  aprile
2008 sulla costituzione  del  quadro  europeo  delle  qualifiche  per
l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017; 
  Vista la designazione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali del 13 aprile 2017, protocollo n.  31/0004222  che  individua
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, quale
sede del Punto nazionale di coordinamento italiano dell'EQF; 
  Considerato  che  l'adozione   di   un   Quadro   nazionale   delle
qualificazioni rappresenta un presupposto rilevante per  l'attuazione
della  Raccomandazione  del  Consiglio  sul  quadro   europeo   delle
qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 22 maggio 2017; 
  Considerato  che  l'adozione   di   un   Quadro   nazionale   delle
qualificazioni rappresenta un presupposto tecnico essenziale ai  fini
dell'attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio  2013,
n. 13, con riguardo  allo  standard  minimo  per  l'inclusione  delle
qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione,  di
formazione e delle qualificazioni professionali; 
  Considerato  che  l'adozione   di   un   Quadro   nazionale   delle
qualificazioni rappresenta un presupposto necessario e  complementare
alla piena operativita' di quanto previsto dall'art.  9  del  decreto
interministeriale 30 giugno 2015, ivi  compreso  l'aggiornamento  del
«Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al  quadro
europeo EQF»; 
  Considerato che il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,
istituisce l'Agenzia nazionale per le  politiche  attive  del  lavoro
(ANPAL), attribuendole, tra i suoi compiti, lo sviluppo e la gestione
integrata dei sistemi informativi unitari di cui agli articoli  13  e
15, per i quali si rende necessario individuare le forme di  raccordo
strategico e funzionale con i dispositivi informativi  sviluppati  ai
sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Vista  la  proposta  tecnica  per  la  costituzione  di  un  Quadro
nazionale delle qualificazioni elaborata,  su  mandato  del  Comitato
tecnico nazionale di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13, dal gruppo di lavoro costituito dall'INAPP, gia'
ISFOL con la partecipazione  dei  rappresentanti  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, delle Regioni e  Province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che il presente decreto rappresenta lo  sviluppo  e  il
perfezionamento della proposta tecnica sopra richiamata, diramata con
nota dell'INAPP, gia' ISFOL, protocollo n. 6370 del 21 luglio 2016; 
  Considerato che il presente decreto tiene  conto  dei  processi  di
revisione degli indirizzi comunitari in corso  di  negoziato  avviati
nell'ambito della «New Skills Agenda for Europe»; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge  n.  131/2003,
nella seduta del 21 dicembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
 
  1. Con il presente decreto e' istituito il Quadro  nazionale  delle
qualificazioni (di seguito QNQ)  quale  strumento  di  descrizione  e
classificazione  delle  qualificazioni  rilasciate  nell'ambito   del
Sistema nazionale  di  certificazione  delle  competenze  di  cui  al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
  2.  Il  QNQ   rappresenta   il   dispositivo   nazionale   per   la
referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle
qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio  del  22  maggio
2017, con  la  funzione  di  raccordare  il  sistema  italiano  delle
qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. 
  3. Il QNQ ha, altresi', l'obiettivo di coordinare  e  rafforzare  i
diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di  apprendimento
permanente  e  dei  servizi  di  individuazione   e   validazione   e
certificazione delle competenze: 
    a)   migliorando   l'accessibilita',   la   trasparenza   e    la
permeabilita' delle qualificazioni; 
    b) facilitando la spendibilita' delle  qualificazioni  in  ambito
nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilita' geografica  e
professionale; 
    c) promuovendo la centralita' della persona e  la  valorizzazione
delle esperienze individuali,  anche  attraverso  l'individuazione  e
validazione  e  la  certificazione  delle  competenze  acquisite  nei
contesti non formali e informali, ivi comprese  quelle  acquisite  in
contesti di apprendimento basati sul lavoro; 
    d)   contribuendo    alla    qualita'    della    formazione    e
all'accrescimento delle competenze possedute dagli individui  in  una
prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 
  4. A tal fine,  la  referenziazione  al  QNQ  delle  qualificazioni
dell'offerta  pubblica   di   apprendimento   permanente   perfeziona
l'applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma  3,  lettera  d),
del decreto legislativo n. 13 del 2013, ai fini dell'inclusione delle
qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali di  cui  al  suddetto
decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. A integrazione delle definizioni di cui all'art. 2  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e di quelle di cui all'art. 2  del
decreto  interministeriale  del  30  giugno  2015,  ai   fini   delle
disposizioni di cui al presente decreto, si intende per: 
    a) «referenziazione»: il processo  istituzionale  e  tecnico  che
associa  le  qualificazioni  rilasciate   nell'ambito   del   Sistema
nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli
del QNQ. La referenziazione  delle  qualificazioni  italiane  al  QNQ
garantisce la referenziazione delle stesse al  Quadro  europeo  delle
qualifiche; 
    b) «Atlante  del  Lavoro  e  delle  Qualificazioni»:  dispositivo
classificatorio e informativo realizzato sulla  base  delle  sequenze
descrittive       della       Classificazione       dei       settori
economico-professionali, anche  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
legislativo n. 13 del 2013  e  dell'art.  3,  comma  5,  del  decreto
interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei  sistemi
informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto  legislativo  n.
150 del 2015; 
    c) «qualificazione internazionale»: qualificazione rilasciata  da
un organismo internazionale legalmente costituito o da  un  organismo
nazionale che agisce a nome di un organismo  internazionale,  che  e'
utilizzata  in  piu'  di  un  Paese  e   include   i   risultati   di
apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme  stabilite  da
un organismo internazionale. 
                               Art. 3 
 
 
         Struttura del Quadro nazionale delle qualificazioni 
 
  1. In linea con il Quadro  europeo  delle  qualifiche,  il  QNQ  si
sviluppa: 
    a) su tre dimensioni descrittive delle competenze in termini  di:
conoscenze; abilita'; autonomia e responsabilita'. Tali dimensioni si
articolano in descrittori che esplicitano funzionalmente le  suddette
dimensioni,  al  fine  di   adeguarle   al   Sistema   nazionale   di
certificazione delle competenze; 
    b) in otto  livelli  caratterizzanti  la  crescente  complessita'
degli apprendimenti rispetto alle dimensioni di cui alla lettera  a).
In fase di aggiornamento del  Rapporto  italiano  di  referenziazione
delle qualificazioni al  Quadro  europeo  delle  qualifiche,  laddove
richiesto dalla specificita'  delle  qualificazioni,  possono  essere
previste sotto-articolazioni interne agli otto livelli. 
  2. Le dimensioni, i descrittori e i livelli di cui al comma 1  sono
sviluppati in coerenza e continuita'  con  il  Quadro  europeo  delle
qualifiche: ciascuno degli otto livelli del QNQ trova  corrispondenza
nel  livello  omologo  del  Quadro  europeo  delle   qualifiche.   Le
attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
n. 13 del  2013  indicano  la  referenziazione  della  qualificazione
utilizzando la seguente dicitura: «Livello EQF». 
  3. Il QNQ con i descrittori esplicitati per  le  tre  dimensioni  e
sugli otto livelli e' riportato nel documento «Quadro Nazionale delle
Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e principi  di  coerenza
con i criteri europei per la referenziazione delle qualificazioni  al
Quadro Europeo delle Qualifiche», di cui all'allegato 1. 
                               Art. 4 
 
 
Referenziazione  delle  qualificazioni  al  Quadro  nazionale   delle
                           qualificazioni 
 
  1. La referenziazione al QNQ, sulla base della comparazione fra  le
competenze previste per  il  rilascio  di  una  qualificazione  e  le
dimensioni e i descrittori di cui all'art.  3,  e'  obbligatoria  per
tutte le qualificazioni ai fini della  validazione  e  certificazione
nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Le qualificazioni sono  sottoposte  al  processo  di  referenziazione
secondo la procedura di cui all'art. 5. 
  2. Si intendono gia' referenziate al corrispondente livello del QNQ
tutte le qualificazioni associate al Quadro europeo delle  qualifiche
nell'ambito del primo processo di referenziazione di cui  all'Accordo
Stato-regioni   del   20   dicembre   2012   recepito   con   decreto
interministeriale del 13 febbraio 2013. 
  3.  Ai  fini  dell'accessibilita',  della   trasparenza   e   della
permeabilita' delle qualificazioni di cui al comma 1,  i  descrittori
dell'Atlante del lavoro e  delle  qualificazioni  sono  associati  ai
livelli del QNQ in quanto riferimenti  unitari  per  il  processo  di
correlazione ed equivalenza tra le qualificazioni. 
  4.  Le  qualificazioni  referenziate  al  QNQ  e  rispondenti  agli
standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16  gennaio
2013,  n.  13,  sono  inserite  nell'Atlante  del  lavoro   e   delle
qualificazioni nell'apposita sezione «Repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali». 
  5. Le qualificazioni per le quali non e' applicabile l'associazione
ai  codici  statistici  di  riferimento  delle  attivita'  economiche
(ATECO)  e  della  classificazione  delle  professioni  (CP   ISTAT),
referenziate al QNQ, sono categorizzate nel Repertorio nazionale  dei
titoli  di   istruzione   e   formazione   e   delle   qualificazioni
professionali  con  la  dicitura  «Qualificazioni  di  istruzione   e
formazione generale» e, al solo scopo di  orientamento  al  lavoro  o
della prosecuzione dello studio o della formazione,  sono  associate,
ove possibile, a uno o piu' settori economico professionali. 
  6.  Fermo  restando  il   valore   di   atto   pubblico   riservato
esclusivamente  alle  attestazioni  rilasciate  dagli  enti  pubblici
titolari nel rispetto degli standard minimi e dei livelli  essenziali
delle prestazioni definiti dal decreto  legislativo  16  gennaio  del
2013, n. 13, le qualificazioni  internazionali  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera c), rilasciate da organismi  differenti  dagli  enti
pubblici  titolari,  in  logica  di  complementarita'  con  l'offerta
pubblica di apprendimento permanente, possono essere referenziate  al
QNQ, secondo la procedura di cui all'art. 5 e  inserite  nell'Atlante
del lavoro e delle qualificazioni, in una sezione distinta denominata
«Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni
non ricomprese nel Repertorio nazionale». 
                               Art. 5 
 
 
                    Procedura di referenziazione 
 
  1. Le procedure di referenziazione al QNQ sono  gestite  dal  Punto
nazionale  di  coordinamento  dell'EQF  presso   ANPAL,   avvalendosi
dell'INAPP  per  la  valutazione  indipendente  delle   proposte   di
referenziazione. Ai fini dello svolgimento  dei  compiti  di  cui  al
presente articolo,  il  Punto  nazionale  di  coordinamento  dell'EQF
provvede di volta in volta al coinvolgimento attivo, lungo  tutto  il
processo di cui al successivo comma 2, dell'ente pubblico titolare  o
dell'organismo di cui all'art. 4, comma 6  che  presenta  istanza  di
referenziazione. 
  2. Il processo di referenziazione delle qualificazioni  al  QNQ  si
articola in quattro fasi: 
    a) fase di avvio: l'ente pubblico titolare o un organismo di  cui
all'art.  4,  comma  6,  presenta  istanza  al  Punto  nazionale   di
coordinamento  dell'EQF  completa  degli   elementi   descrittivi   e
connotativi  della  qualificazione,  ivi  compresa  una  proposta  di
referenziazione della qualificazione al livello EQF; 
    b) fase istruttoria: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF
istruisce le istanze di referenziazione della qualificazione al QNQ; 
    c)  fase  di  valutazione  indipendente:  l'INAPP,  formula   una
valutazione indipendente dell'istanza di referenziazione e redige  un
parere obbligatorio non vincolante ai  sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 241; 
    d) fase di approvazione e pubblicazione: il  Punto  nazionale  di
coordinamento dell'EQF, a conclusione delle  fasi  di  istruttoria  e
valutazione, delibera la referenziazione  al  QNQ  e  il  conseguente
inserimento nel Repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali ovvero nella  sezione
«Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale elle  Qualificazioni
non ricomprese nel Repertorio nazionale» di cui all'art. 4 comma 6. 
  3. Ai fini del processo  di  referenziazione  di  cui  al  presente
articolo, il  Punto  nazionale  di  coordinamento  dell'EQF  provvede
altresi' a coordinare, coerentemente con le modalita' di cui al comma
2, le procedure di aggiornamento del Repertorio Nazionale dei  titoli
di istruzione e formazione e delle  qualificazioni  professionali  ai
sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e quelle, di cui
all'art. 9 del decreto  interministeriale  del  30  giugno  2015,  di
competenza  del  Gruppo  Tecnico  ivi   previsto,   integrato   nella
composizione con il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF  stesso
e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio -  Dipartimento
per le Politiche europee, in qualita' di autorita'  di  coordinamento
nazionale presso la Commissione europea e centro di assistenza per il
riconoscimento delle qualifiche professionali ai  sensi  dell'art.  6
del decreto legislativo n. 206 del 2007. 
  4.  Al   fine   di   assicurare   accessibilita',   trasparenza   e
tracciabilita' del procedimento di cui al comma 2,  sull'Atlante  del
lavoro  e  delle  qualificazioni  e'  aperta  una  sezione   per   la
presentazione delle  istanze,  il  monitoraggio  del  processo  e  la
verifica degli esiti. 
  5. Il processo di referenziazione, in tutte le sue fasi si realizza
in coerenza  con  le  previsioni  di  cui  alla  raccomandazione  del
Consiglio sul quadro europeo  delle  qualifiche  per  l'apprendimento
permanente del 22 maggio 2017 e in conformita' ai «Criteri minimi per
la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro  Nazionale
delle Qualificazioni» di cui all'allegato 2. 
  6.  Il  Punto  nazionale  di  coordinamento  dell'EQF  provvede  ad
adottare, a partire dai criteri minimi di cui al comma 5, sulla  base
di proposte tecniche  predisposte  dall'INAPP  una  «Guida  operativa
all'analisi  preliminare,   descrizione   e   referenziazione   delle
qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni», finalizzata
a offrire  a  tutti  i  soggetti  interessati  elementi  di  supporto
informativo,  formativo  e  operativo  per   la   definizione   delle
qualificazioni, in coerenza con le indicazioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  7. Per quanto non previsto dal presente decreto, per l'espletamento
delle procedure di cui al presente articolo, si rinvia alle modalita'
organizzative che  il  Punto  nazionale  di  coordinamento  dell'EQF,
approva con regolamento interno. 
  8. ANPAL informa semestralmente il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali sull'andamento delle attivita' relative al processo
di referenziazione delle qualificazioni al QNQ. 
                               Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Al fine di perfezionare la referenziazione  del  QNQ  al  Quadro
europeo delle qualifiche, anche in attuazione dell'art. 9 del decreto
interministeriale del  30  giugno  2015  e  in  coerenza  con  quanto
previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio  2017,  e'
affidato al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF il  compito  di
curare l'aggiornamento  del  «Rapporto  italiano  di  referenziazione
delle qualificazioni al quadro europeo EQF». L'aggiornamento avverra'
in coerenza con le disposizioni di cui all'allegato 3,  «Integrazione
dei  criteri  per  la  referenziazione  del  sistema  italiano  delle
qualificazioni al quadro europeo EQF». 
  2. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  informa
periodicamente il  Comitato  tecnico  nazionale  di  cui  all'art.  3
decreto legislativo n. 13 del 2013 in ordine alle  attivita'  di  cui
all'art. 5 nonche' di ogni eventuale aggiornamento degli allegati  al
presente decreto. 
  3. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  verifica
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e
di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti  e  secondo  quanto  disposto  dai
rispettivi statuti speciali. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2018 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
 
  Il Ministro dell'istruzione,  
dell'universita' e della ricerca 
             Fedeli             
                                                           Allegato 1 
 
Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e
  principi di coerenza con i criteri europei per  la  referenziazione
  delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche 
 
    1. Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito  QNQ)  e'
un quadro di descrittori di risultati di  apprendimento  espressi  in
termini di competenze. Esso  e'  fondato  sul  Quadro  europeo  delle
qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura. Il  QNQ  costituisce
una componente dell'infrastruttura tecnica del  Repertorio  nazionale
dei  titoli  di  istruzione   e   formazione   e   delle   qualifiche
professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo  stesso  e
il Quadro europeo delle qualifiche. 
    2. Il QNQ assume  il  concetto  di  competenza  quale  comprovata
capacita' di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio  o  nello
sviluppo  professionale  e  personale,  un  insieme  strutturato   di
conoscenze e di abilita'  acquisite  nei  contesti  di  apprendimento
formale, non formale o informale, ai sensi del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13. 
    3.  In  coerenza  e  continuita'  con  il  Quadro  europeo  delle
qualifiche, il QNQ e' articolato in otto livelli, ognuno  specificato
attraverso descrittori intesi come: 
      a) elementi che esprimono i risultati minimi attesi per  quanto
riguarda cio' che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere  in  grado
di fare in rapporto ad una determinata qualificazione; 
      b)  riferimenti  guida  volti  a  favorire  lo  sviluppo  e  il
posizionamento delle  qualificazioni  in  relazione  a  ciascuno  dei
livelli; 
      c)   descrittivi   sufficientemente   ampi    per    consentire
l'applicazione ai diversi contesti di apprendimento  e  con  elementi
informativi differenziati, compatibili con il contesto  lavorativo  e
di studio, in  modo  da  potersi  rivolgere  ai  diversi  attori  dei
rispettivi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro. 
    4. I descrittori di livello,  che  adottano  come  dimensioni  di
riferimento   le   conoscenze,   le   abilita'   e   l'autonomia    e
responsabilita' di cui alla  Raccomandazione  del  Consiglio  del  22
maggio 2017, sono perfezionati  e  integrati  nel  QNQ  attraverso  i
seguenti criteri: 
      a) esplicitando le dimensioni  implicite  presenti  nel  Quadro
europeo delle qualifiche; 
      b) adeguando le dimensioni  descrittive  esplicite  del  Quadro
europeo delle qualifiche alla  realta'  del  sistema  italiano  delle
qualificazioni; 
      c) aggiungendo ulteriori dimensioni descrittive, per rendere  i
descrittori  piu'  inclusivi  rispetto  alle  diverse  tipologie   di
qualificazioni nazionali. 
    5. I descrittori e le  dimensioni  del  QNQ  sono  definiti  come
parametri funzionali alla descrizione delle qualificazioni secondo un
approccio qualitativo e pertanto nel processo di referenziazione sono
da intendersi: 
      a) tipici ma non necessariamente esclusivi  di  un  determinato
livello; 
      b) correlati ma indipendenti, nella loro progressione, rispetto
agli altri descrittori e dimensioni. 
    6. Le conoscenze sono esplicitate  con  riferimento  ai  seguenti
descrittori: 
      a)  attraverso  la  dimensione  concettuale  e/o  fattuale  che
esprime il passaggio da una dimensione prettamente  della  conoscenza
concreta e ancorata a fatti, che fa riferimento ai  livelli  1  e  2,
verso una dimensione  concettuale  e  astratta  che  si  manifesta  a
partire dal livello 3 e si dispiega nei  livelli  successivi.  Tra  i
livelli 4 e 8 le conoscenze si intendono integrate rispetto a  questa
dimensione; 
      b) attraverso l'ampiezza e profondita' che esprime l'estensione
in senso orizzontale e  verticale  delle  conoscenze.  La  dimensione
orizzontale dell'ampiezza si sviluppa progressivamente tra i  livelli
1-3;  al  livello  4  acquisisce  rilevanza   la   dimensione   della
profondita', che si esprime dal livello 5 in termini  di  progressiva
specializzazione e innovazione; 
      c) attraverso la comprensione e consapevolezza che  esprime  la
capacita'  interpretativa  e  il  livello  di  «presa  di  coscienza»
rispetto alle conoscenze. Tale dimensione si esplicita a partire  dal
livello 3 in termini di capacita' di interpretazione e al  livello  5
in termini di consapevolezza degli ambiti della conoscenza,  per  poi
svilupparsi come consapevolezza critica. 
    7. Le abilita'  sono  esplicitate  con  riferimento  ai  seguenti
descrittori: 
      a) la componente  «pratica»  e'  caratterizzata  dalle  diverse
abilita':  procedurali,  tecniche,  professionali  e  settoriali.  Il
descrittore definisce in maniera progressiva le  componenti  pratiche
delle abilita', collocando quelle che ricorrono prevalentemente ad un
fare operativo (materiali e strumenti) a partire dal livello  1  fino
al livello 5, inserendo la componente procedurale (metodi,  prassi  e
protocolli) dal livello  3.  Nella  progressione  dei  livelli  viene
inoltre descritto il diverso livello di «azione»: nei livelli 1-2  la
sola  «applicazione»,  nei   livelli   3-5   «l'utilizzazione   anche
attraverso  adattamenti,  riformulazioni  e  rielaborazioni»  e   nei
livelli  6-8  rispettivamente  «trasferire,  integrare  e   innovare»
saperi, materiali  strumenti  metodi,  prassi  e  procedure,  secondo
l'incrementalita' sopra descritta; 
      b)  la  componente  «cognitiva»,  intesa  come   capacita'   di
applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare  a  termine
attivita' complesse, e' espressa con  riferimenti  a  tre  gruppi  di
abilita': 
        i. cognitive che permettono una corretta  interpretazione  ed
integrazione della realta'; 
        ii. dell'interazione sociale,  connesse  all'interazione  con
altri individui; 
        iii.  di  attivazione,  in  relazione   alla   capacita'   di
affrontare e risolvere problemi. 
    All'interno di  ciascun  gruppo  sono  state  individuate  alcune
«abilita'» di  riferimento,  «elettive»  per  quel  livello,  che  ne
descrivono la tipicita' rispetto alle  qualificazioni  posizionate  a
quello specifico livello. 
    8. Le  dimensioni  di  autonomia  e  responsabilita'  focalizzano
aspetti  della  competenza   necessari   alla   sua   piu'   efficace
«descrizione»  e  non  completamente   espressi   dagli   altri   due
descrittori;  tali  elementi,  che  riguardano   prevalentemente   la
complessita' del contesto di esercizio della competenza,  il  livello
di controllo sull'azione e sui risultati  propri  e  di  altri,  sono
cosi' intesi: 
      a) il  Contesto  esprime  livelli  crescenti  di  incertezza  e
complessita' entro cui si realizzano le condizioni  di  studio,  vita
sociale e di lavoro. E' la condizione  entro  cui  vengono  agite  le
altre dimensioni della competenza  relative  alla  responsabilita'  e
all'autonomia; 
      b) la Responsabilita'  e'  la  componente  decisionale  che  un
soggetto applica e  mette  in  campo  per  il  raggiungimento  di  un
risultato. Si manifesta in modo progressivo a seconda dei compiti che
egli svolge  per  ottenere  il  risultato.  Si  comincia  da  compiti
routinari fino a compiti piu' complessi e si realizza - al livello  3
-  nell'assicurazione  della  conformita'  del  risultato  atteso.  A
partire dal livello 4 si entra progressivamente nella dimensione  del
controllo sul risultato di altri. Tra i livelli  4-5  si  esprime  la
responsabilita' del coordinamento delle attivita' e delle  risorse  e
la verifica dei  risultati  raggiunti  in  funzione  degli  obiettivi
assegnati.  Dal  livello  6  si  sviluppano   le   dimensioni   della
responsabilita' di definire gli obiettivi, esercitare la  valutazione
e lo sviluppo di risultati e risorse e promuovere la trasformazione e
l'innovazione; 
      c)   l'Autonomia   esprime   i    margini    di    indipendenza
dell'attivita'. Si manifesta gradualmente tra  i  livelli  1-3  nella
progressiva indipendenza dell'attivita' dalla supervisione di  altri.
Tra i  livelli  4-5  l'attivita'  si  esprime  in  particolare  nella
funzione del controllo e della vigilanza dell'operato  di  altri,  al
fine  di  garantire  la  conformita'  dei  risultati  e  la  corretta
applicazione delle procedure previste. Tra i livelli  6-8,  raggiunta
un'ampia indipendenza dalla supervisione, l'attivita' si caratterizza
nel graduale passaggio dal livello  della  gestione  a  quello  dello
sviluppo e trasformazione dell'attivita' stessa. 
    9. In Tabella A e' presentato in forma sintetica e  sinottica  il
QNQ italiano riepilogativo per gli otto livelli  delle  dimensioni  e
dei descrittori di cui al presente allegato. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
Criteri minimi per la referenziazione delle  qualificazioni  italiane
  al Quadro Nazionale delle Qualificazioni 
 
    1. La referenziazione al Quadro  nazionale  delle  qualificazioni
(di seguito QNQ) delle qualificazioni di cui all'art. 4  comma  4  e'
effettuata sulla base dei successivi: 
      a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ; 
      b) criteri minimi  per  la  determinazione  del  posizionamento
negli specifici livelli. 
    2. I criteri di cui  al  punto  1,  lettera  a),  attinenti  alle
condizioni  preliminari  al  processo  di  referenziazione   di   una
qualificazione, sono: 
      a) le qualificazioni  devono  essere  ricomprese  in  repertori
approvati e pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 8,  comma  3
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.  13  e  rispondenti  agli
standard minimi di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  medesimo
articolo; 
      b) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o
piu' competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello
del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite  ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.
13, nonche' con le dimensioni e i  descrittori  di  cui  al  presente
decreto; 
      c) le qualificazioni devono essere ricomprese nell'ambito di un
quadro regolatorio adottato in coerenza con gli  standard  minimi  di
servizio e i livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi e
per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
    3. I criteri di cui  al  punto  1,  lettera  b),  attinenti  alla
collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono: 
      a) la comparazione e  coerenza  tra  gli  elementi  descrittivi
della qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui  all'art.
3; 
      b) la comparazione e  coerenza  tra  gli  elementi  descrittivi
della qualificazione e le qualificazioni  gia'  inserite  nel  QNQ  a
partire  dal  primo  «Rapporto  italiano  di  referenziazione   delle
qualificazioni al quadro europeo EQF»; 
      c) la comparazione e  coerenza  tra  gli  elementi  descrittivi
della qualificazione con le indicazioni sul livello  contenute  nella
normativa vigente; 
      d) la comparazione e  coerenza  tra  gli  elementi  descrittivi
della qualificazione con gli esiti del confronto a livello europeo  o
internazionale (ad  esempio,  sul  posizionamento  di  qualificazioni
similari, nei casi di  tipologie  di  qualificazioni  comuni  a  piu'
paesi). 
    Nel  caso  in  cui  la  qualificazione  presenti  competenze  con
differenti livelli ovvero livelli differenti rispetto alle dimensioni
o ai descrittivi del QNQ e comunque, nel  piu'  complessivo  processo
delle valutazioni di comparazione  e  coerenza  di  cui  al  presente
punto, la referenziazione deve avvenire sempre in base  al  principio
qualitativo di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il livello
maggiormente ricorrente. 
    4. La referenziazione al QNQ delle qualificazioni  internazionali
di cui all'art. 4 comma 6  e'  effettuata,  a  partire  dall'istanza,
sulla base dei successivi: 
      a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ; 
      b) criteri minimi  per  la  determinazione  del  posizionamento
negli specifici livelli. 
    5. I criteri di cui  al  punto  4,  lettera  a),  attinenti  alle
condizioni  preliminari  al  processo  di  referenziazione   di   una
qualificazione, sono: 
      a)  le  qualificazioni  devono  essere  formalmente   adottate,
valide, in vigore e i relativi contenuti pubblicamente e  liberamente
accessibili senza oneri per il cittadino; 
      b) le qualificazioni devono dimostrare comprovata diffusione  e
rappresentativita' internazionale, nazionale, o settoriale; 
      c) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o
piu' competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello
del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite  ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.
13, nonche' con le dimensioni e i  descrittori  di  cui  al  presente
decreto; 
      d) la definizione e il  rilascio  delle  qualificazioni  devono
rispettare   standard   codificati   e   riconosciuti    a    livello
internazionale, qualitativamente comparabili con gli standard  minimi
di  servizio  definiti  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013,  n.  13  e,  in  ogni  caso,  basati  su
meccanismi di assicurazione della qualita' pubblicamente accessibili,
trasparenti e formalizzati. 
    6. I criteri di posizionamento di cui  al  punto  4,  lettera  b)
attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ,
sono i medesimi di cui al punto 3. 
    7. Nell'ambito del processo di attuazione  della  Raccomandazione
del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente - EQF  del  22  maggio  2017,  le  qualificazioni  saranno
progressivamente    referenziate    anche    alla     classificazione
internazionale dei settori dell'istruzione e della formazione. 
                                                           Allegato 3 
 
Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema  italiano
  delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche 
 
    1. Con riferimento ai criteri e procedure per la  referenziazione
dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni al quadro europeo
delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del 22 maggio 2017, sono
assunte quale  riferimento  principale  per  la  referenziazione  del
Quadro nazionale delle qualificazioni  (di  seguito  QNQ)  al  Quadro
europeo delle qualifiche, le argomentazioni portate a sostegno  della
referenziazione dei titoli  rilasciati  nell'ambito  del  sistema  di
istruzione  e  formazione  aventi  validita'  nazionale,  formalmente
adottate  nel  primo  «Rapporto  italiano  di  referenziazione  delle
qualificazioni  al  quadro  europeo   EQF»   adottato   con   accordo
Stato-Regioni  del  20  dicembre  2012   e   recepito   con   decreto
interministeriale del 13 febbraio 2013. 
    2. A integrazione di quanto assunto  al  comma  1,  ai  fini  dei
successivi aggiornamenti del «Rapporto  italiano  di  referenziazione
delle  qualificazioni  al  quadro  europeo  EQF»   si   assumono   le
argomentazioni di cui ai commi successivi. 
    3. Rispetto al  criterio  1  relativo  alla  responsabilita'  e/o
competenza  giuridica  di  tutti  i  pertinenti  organismi  nazionali
coinvolti nel processo di  referenziazione,  chiaramente  definite  e
rese pubbliche dalle  competenti  autorita'  pubbliche,  il  presente
decreto   soddisfa   pienamente   le   esigenze   di   chiarezza    e
formalizzazione. La competenza dei soggetti coinvolti e' definita nel
contesto del quadro giuridico vigente. 
    4. Rispetto al criterio 2 relativo  all'esistenza  di  un  legame
chiaro e dimostrabile tra i livelli  delle  qualificazioni,  presenti
nel quadro nazionale delle qualificazioni  o  nel  sistema  nazionale
delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF, l'allegato 1 al
presente decreto soddisfa le condizioni convenute. 
    5. Rispetto al criterio 3, ovvero che il quadro  nazionale  delle
qualificazioni e' basato sul principio e sull'obiettivo dei risultati
dell'apprendimento e collegato alle disposizioni per  la  validazione
degli apprendimenti non formali ed informali  e,  dove  esistono,  ai
sistemi dei crediti, la  definizione  dei  criteri  generali  per  la
referenziazione delle qualificazioni al QNQ  di  cui  all'allegato  1
insieme alle disposizione di cui al decreto  legislativo  16  gennaio
2013, n. 13, costituiscono la cornice di riferimento  per  soddisfare
le condizioni convenute. 
    6.  Rispetto  al  criterio  4  relativo  alla  trasparenza  delle
procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro  nazionale
o per  descrivere  la  posizione  delle  qualificazioni  nel  sistema
nazionale delle qualificazioni,  l'allegato  1  al  presente  decreto
soddisfa le condizioni convenute. 
    7. Rispetto al criterio 5 che prevede che il sistema nazionale di
garanzia  della  qualita'  per  l'istruzione  e  la   formazione   fa
riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni ed  e'  coerente
con i pertinenti principi e linee guida europei, l'adozione del Piano
nazionale di assicurazione della qualita' del sistema di istruzione e
formazione  in  applicazione  della  raccomandazione  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, sull'istituzione di  un  quadro  europeo  di
riferimento per la garanzia della qualita'  dell'istruzione  e  della
formazione professionale (EQAVET) del 18  giugno  2009,  soddisfa  le
condizioni convenute. 
    8. Il criterio 6, relativamente  agli  accordi  sottoscritti  dai
pertinenti organismi di garanzia della qualita' inclusi nel  processo
di referenziazione, e' soddisfatto attraverso  il  coinvolgimento  di
INAPP, INDIRE, INVALSI e ANVUR. 
    9. Al fine  del  soddisfacimento  del  criterio  7,  il  rapporto
italiano   di   referenziazione   e'   sottoposto   a   consultazione
internazionale con il coinvolgimento di esperti individuati dal Punto
nazionale di coordinamento dell'EQF. 
    10. Rispetto al criterio 8  relativo  alla  certificazione  della
referenziazione da parte delle  autorita'  competenti  attraverso  il
Rapporto di referenziazione, l'adozione del presente decreto soddisfa
le condizioni convenute. 
    11. Al fine del soddisfacimento  del  criterio  9  relativo  alla
pubblicazione nella piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF,  il
Ministero del Lavoro assicurera'  l'invio  formale  del  Rapporto  di
referenziazione all'esito del processo di referenziazione. 
    12. Il criterio 10 relativo  al  riferimento  su  tutti  i  nuovi
certificati, nonche' i documenti Europass rilasciati dalle  autorita'
competenti al livello appropriato EQF, e'  soddisfatto  dall'art.  3,
comma 2, del presente decreto. 

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